Anche per quest’anno sarà possibile godere di alcune agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, soprattutto per chi acquista da privati. Coloro che beneficeranno del bonus sulla “prima casa” potranno godere anche di una riduzione dell’IVA, di detrazioni Irpef e del credito d’imposta.
Ecco in sintesi di cosa si tratta:
- riduzione IVA ordinaria dal 10% al 4% valida per i contribuenti che acquistano la casa direttamente dall’impresa esecutrice dei lavori, pagando in misura fissa 200 euro per imposta ipotecaria e catastale;
- imposta di registro al 2% quando si acquista un’immobile da privati, con imposta catastale e ipotecaria che ammontano rispettivamente a 50 euro;
- I compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, su un importo massimo di 1000 euro;
- Credito d’imposta per coloro che vendono e riacquistano casa entro 12 mesi, in sostanza sottraendo l’imposta da pagare con quella già pagata per l’acquisto della precedente abitazione.
L’immobile deve essere ubicato nel Comune di residenza del nuovo proprietario; se non è residente quest’ultimo deve provvedere al trasferimento della residenza entro 18 mesi. Inoltre l’acquirente non deve essere già titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un’altra casa nel territorio del Comune nel quale si trova il “nuovo” immobile.
Ovviamente l’acquirente non può accedere alle agevolazioni se ne ha già beneficiato in precedenza.
Per poter mantenere il beneficio della “prima casa” è necessario che i beni acquistati con le agevolazioni non siano venduti, donati o dati in permuta nei successivi cinque anni dalla firma; tuttavia è possibile, entro un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, comprare un altro immobile da adibire ad abitazione principale, godendo in più di un credito d’imposta.
Quando si perdono le agevolazioni sull’acquisto?
- in caso di falsa dichiarazione;
- se non si trasferisce la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- in caso di vendita o donazione del bene prima di 5 anni dalla data d’acquisto, a meno che entro 12 mesi non si proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
In tali casi si dovrà pagare la differenza d’imposta non versata, una sanzione del 30% calcolata sul totale dell’imposta dovuta e gli interessi legali maturati fino all’accertamento o al ravvedimento.
Buona vendita!
Christian Turozzi
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